Decreto legislativo 12.04.2006, n. 170
Capo III - Principi per l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali
1. Il sistema di bilancio degli enti locali costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalità sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria.
2. I documenti di programmazione e previsione hanno valenza pluriennale ed annuale ed i loro contenuti programmatici e contabili sono coerenti e interdipendenti.
3. Gli strumenti della programmazione di mandato sono costituiti dalle linee programmatiche per azioni e progetti e dal piano generale di sviluppo.
4. Il bilancio di previsione è composto dalla relazione previsionale e programmatica, dal bilancio annuale e dal bilancio pluriennale ed è deliberato entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce.
5. Sulla base del bilancio di previsione annuale, deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, ove previsto, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
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