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Decreto legislativo 12.04.2006, n. 170

Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Testo in vigore dal: 27.05.2006). (G.U. 12.05.2006, n. 109)

Capo III - Principi per l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali

Art. 17 - Relazione previsionale e programmatica

1. La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale e contenuto programmatico e finanziario.

2. Il contenuto minimo della relazione previsionale e programmatica è costituito:

a) dall'illustrazione delle caratteristiche relative alla popolazione, al territorio, all'economia insediata ed ai servizi dell'ente;

b) dall'indicazione degli obiettivi degli organismi gestionali e dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti;

c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;

d) per la parte spesa, da una redazione per programmi e per eventuali progetti, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, delle motivazioni delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate.

3. Gli atti di previsione e gestione sono coerenti con le finalità individuate all'interno dei programmi e degli eventuali progetti.

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