Decreto legislativo 12.04.2006, n. 170
Capo III - Principi per l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali
1. Il bilancio pluriennale ha le seguenti caratteristiche:
a) è redatto in termini di competenza, secondo i principi del bilancio annuale, escluso quello dell'annualità;
b) ha durata pari a quello della regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni;
c) gli stanziamenti ivi previsti hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa;
d) le previsioni del primo anno coincidono con quelle del bilancio annuale.
2. Il bilancio pluriennale, tenendo conto delle linee programmatiche, del piano generale di sviluppo e degli effetti degli indirizzi programmatici della relazione previsionale e programmatica, prevede:
a) per la parte entrata, il quadro dei mezzi finanziari che si intende destinare, per ciascuno degli anni considerati, alla copertura delle spese correnti ed al finanziamento delle spese di investimento, indicando per queste ultime la capacità di ricorso alla fonti di finanziamento;
b) per la parte spesa, redatta per programmi, servizi ed interventi, indica, per ciascuno degli anni considerati, le spese correnti consolidate e di sviluppo, anche derivanti dall'attuazione degli investimenti, nonché le spese di investimento ad esso destinate, distintamente per ognuno degli anni considerati.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.