Decreto legislativo 12.04.2006, n. 170
Capo III - Principi per l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali
1. Le variazioni ai documenti di programmazione e previsione possono essere di carattere programmatico e/o contabile, nel rispetto del mantenimento della veridicità ed attendibilità del sistema di bilancio.
2. I provvedimenti di variazione di bilancio e dei suoi allegati possono essere adottati secondo i seguenti principi:
a) le variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno;
b) le variazioni possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, nei limiti e nelle modalità di legge;
c) entro l'esercizio in corso l'organo consiliare procede alla ratifica delle variazioni deliberate in via d'urgenza dall'organo esecutivo. Adotta, altresì i provvedimenti di sanatoria dei rapporti sorti dalle deliberazioni di variazione non ratificate;
d) non sono consentiti finanziamenti di altre voci del bilancio con fondi previsti per i servizi per conto di terzi e spostamenti di somme tra residui e competenza;
e) rispetto del principio dell'equilibrio della situazione corrente di cui all'articolo 14, comma 2.
3. Al fine di assicurare il mantenimento del pareggio del bilancio, entro il 30 novembre di ciascun anno è deliberata la variazione di assestamento generale per la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva.
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