Decreto legislativo 12.04.2006, n. 170
Capo III - Principi per l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali
1. Le entrate sono acquisite attraverso le seguenti fasi: accertamento, riscossione e versamento.
2. Mediante l'accertamento viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza.
3. La riscossione consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente.
4. La spesa è effettuata attraverso le seguenti fasi: impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento.
5. L'impegno, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, determina la somma da pagare, individua il soggetto creditore, indica la ragione e costituisce il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria.
6. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:
a) per gli oneri del personale dipendente, esclusi i compensi accessori;
b) per tutti gli oneri finanziari dei mutui, dei prestiti e delle aperture di credito;
c) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge.
7. Per le procedure in via di espletamento possono essere prenotati impegni i quali decadono e costituiscono economia se entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite pri
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