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Decreto legislativo 12.04.2006, n. 170

Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Testo in vigore dal: 27.05.2006). (G.U. 12.05.2006, n. 109)

Capo III - Principi per l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali

Art. 21 - Risultati di amministrazione

1. Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.

2. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per il finanziamento di spese in conto capitale e fondi di ammortamento.

3. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato con l'approvazione del rendiconto, è applicato al bilancio di previsione in aggiunta alle quote di ammortamento accantonate e non disponibili nel risultato contabile di amministrazione.

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