Decreto legislativo 12.04.2006, n. 170
Capo III - Principi per l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali
1. Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali è ammesso esclusivamente nelle forme e nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti. Può essere fatto ricorso all'indebitamento per il finanziamento dei debiti fuori bilancio correlati a spese di investimento e per altre destinazioni di legge.
2. Le entrate di cui al comma 1 hanno destinazione vincolata.
3. Il ricorso all'indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni:
a) avvenuta deliberazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;
b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni.
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