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Decreto legislativo 12.04.2006, n. 170

Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Testo in vigore dal: 27.05.2006). (G.U. 12.05.2006, n. 109)

Capo III - Principi per l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali

Art. 26 - Principi per il ricorso all'indebitamento

1. Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali è ammesso esclusivamente nelle forme e nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti. Può essere fatto ricorso all'indebitamento per il finanziamento dei debiti fuori bilancio correlati a spese di investimento e per altre destinazioni di legge.

2. Le entrate di cui al comma 1 hanno destinazione vincolata.

3. Il ricorso all'indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni:

a) avvenuta deliberazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;

b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni.

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