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Decreto legislativo 12.04.2006, n. 170

Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Testo in vigore dal: 27.05.2006). (G.U. 12.05.2006, n. 109)

Capo III - Principi per l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali

Art. 30 - Conto del patrimonio

1. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.

2. I criteri di iscrizione degli elementi patrimoniali attivi e passivi sono i seguenti, salvo diverse disposizioni da parte di leggi vigenti:

a) le immobilizzazioni immateriali e materiali e i beni mobili sono iscritti al costo;

b) i crediti ed i debiti sono iscritti al valore nominale;

c) i censi, livelli ed enfiteusi sono iscritti in base alla capitalizzazione delle rendite al tasso legale;

d) gli altri elementi dell'attivo e del passivo sono iscritti secondo le norme del codice civile.

3. I crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sono conservati nel conto del patrimonio in apposita voce sino al compimento dei termini di prescrizione.

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