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D.M. MIUR 13.04.2006, n. 37

Disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica - Anno scolastico 2005-2006.

Art. 2 - Assunzione del personale

2.1 Nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1.2, il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il personale insegnante è definito dal competente Direttore regionale, a livello di ciascuna diocesi, proporzionalmente alle disponibilità dei posti per ciascuno dei due ruoli.

2.2 Le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultano a tal fine disponibili per l'intero anno scolastico.

2.3 Le assunzioni sono disposte utilizzando le graduatorie di merito di ciascuno dei due concorsi banditi con Decreto dirigenziale 2 febbraio 2004, corrispondenti ai due distinti ruoli previsti dall'art. 2 della legge n. 186/03, secondo le indicazioni contenute nel bando citato.

2.4 Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.

2.5 Al personale assunto a tempo indeterminato viene assegnata una sede provvisoria.

2.6 Il personale di cui al presente articolo non può chiedere trasferimento in altra regione prima di tre anni scolastici.

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