D.P.C.M. 03.04.2006, n. 200
1. Ai fini del presente regolamento per «Registro» si intende il Registro informatico degli adempimenti amministrativi previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e per «decreto» il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Il Registro, istituito dall'articolo 11, comma 1, del decreto presso il Ministero delle attività produttive, fornisce l'accesso facilitato alle informazioni, complete e aggiornate, necessarie per fruire dei servizi erogati alle imprese dalla pubblica amministrazione a livello centrale e locale.
3. In attuazione dell'articolo 11, comma 3, del de-creto il presente regolamento disciplina:
a) le modalità di coordinamento delle azioni volte all'invio, la raccolta e l'elaborazione dei dati forniti dalle amministrazioni pubbliche, dai concessionari di lavori e dai concessionari e gestori di servizi pubblici per dare seguito all'obbligo previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto;
b) le modalità di attuazione del Registro e di accesso alle informazioni, nonché di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.
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