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D.P.C.M. 03.04.2006, n. 200

Regolamento recante modalità di coordinamento, attuazione ed accesso al Registro informatico degli adempimenti amministrativi. (G.U. 31.05.2006, n. 125)

Art. 4 - Modalità di attuazione del Registro

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto il Ministero delle attività produttive realizza il Registro attraverso il sistema informativo delle Camere di commercio che ne assicura la gestione operativa, l'alimentazione e il relativo aggiornamento.

2. Le camere di commercio pongono in essere le attività necessarie a garantire l'efficienza delle operazioni di raccolta dei dati e sono referenti, nei confronti del Ministero delle attività produttive, per i soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, che operano a livello provinciale e comunale.

3. Per i soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, che operano a livello regionale è referente, nei confronti del Ministero delle attività produttive, la camera di commercio del capoluogo di regione mentre per i soggetti operanti su base ultraprovinciale o ultraregionale è referente la camera di commercio nella quale gli enti stessi hanno la sede legale.

4. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto sono responsabili del contenuto e dell'aggiornamento delle informazioni comunicate, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

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