D.P.C.M. 03.04.2006, n. 200
1. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto i soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3 provvedono a trasmettere l'elenco degli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto comprendente i procedimenti, la normativa presupposta, la modulistica di settore eventualmente predisposta nonchè il sito informatico, ove già attivo.
2. Al fine di assicurare l'effettivo e tempestivo aggiornamento del Registro, i soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3 trasmettono, entro cinque giorni, gli eventuali provvedimenti integrativi ed aggiuntivi successivamente adottati.
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