D.P.C.M. 03.04.2006, n. 200
1. Le Camere di Commercio competenti per territorio offrono supporto alle amministrazioni che non fossero dotate dei necessari strumenti informatici per l'accesso e l'utilizzo delle funzioni «in linea» di alimentazione e aggiornamento del Registro, a titolo non oneroso.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro delle attività produttive, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono emanate le regole tecniche per l'alimentazione e l'aggiornamento del Registro concernenti in particolare:
a) l'accesso e l'abilitazione ai servizi informatici e l'aggiornamento;
b) la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco degli adempimenti;
c) la predisposizione e l'aggiornamento della modulistica;
d) le modalità di integrazione con siti già esistenti ove i soggetti di cui all'articolo 2 abbiano pubblicato modulistica e contenuti informativi e servizi «in linea» inerenti gli adempimenti;
e) le modalità per assicurare la disponibilità dei dati trasmessi a ciascun soggetto chiamato all'alimentazione del Registro.
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