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D.P.C.M. 03.04.2006, n. 200

Regolamento recante modalità di coordinamento, attuazione ed accesso al Registro informatico degli adempimenti amministrativi. (G.U. 31.05.2006, n. 125)

Formula iniziale

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto l'articolo 11 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che istituisce il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese presso il Ministero delle attività produttive;

Visto, in particolare, il comma 3 del citato articolo 11 che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie sono stabilite le modalità di coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro, nonché di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il Piano Nazionale per l'E-Government nel quale è previsto all'obiettivo 8.4 (servizi integrati alle imprese) la realizzazione di uno sportello unico per le imprese per erogare servizi integrati fruibili dalla sede dell'impresa, degli intermediari o presso un punto d'accesso messo a disposizione da una pubblica amministrazione;

Viste le direttive del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 21 dicembre 2001, del 20 dicembre 2002 e del 18 dicembre 2003, recanti «linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione»;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 14 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2003, con il quale sono individuati i progetti innovativi da cofinanziare ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto in data 29 luglio 2003 dal Ministro delle attività produttive, dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie e dal Presidente dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Sentito il parere espresso dalla Conferenza unificata in data 23 settembre 2004;

Udito il parere n. 1240/2005 espresso dalla Sezione

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