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D.P.R. 03.04.2006, n. 180

Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni (Testo in vigore dal: 01.06.2006). (G.U. 17.05.2006, n. 113)

Art. 1 - Attribuzioni della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo

1. La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo - di seguito denominata: «Prefettura», quale organo di rappresentanza generale del Governo sul territorio, svolge compiti di amministrazione generale e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed è organo periferico del Ministero dell'interno.

2. Ferme restando le proprie funzioni, la Prefettura, avvalendosi anche delle Conferenze permanenti, di cui all'articolo 4, assicura:

a) il coordinamento dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato sul territorio;

b) la leale collaborazione degli uffici periferici dello Stato con i diversi livelli di governo esistenti sul territorio.

3. La Prefettura assicura, altresì, nel rispetto delle funzioni istituzionali ad essa attribuite dalla normativa vigente, la collaborazione dei propri uffici per l'esercizio delle funzioni delle altre amministrazioni dello Stato per le quali disposizioni di legge o di regolamento prevedono la possibilità, anche sulla base di apposite convenzioni, di avvalersi degli uffici della stessa.

4. La Prefettura avente sede nel capoluogo di regione, oltre alle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, svolge tutte le attività connesse alle funzioni di rappresentanza dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, indicate dall'articolo 10 della legge 5 luglio 2003, n. 131.

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