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D.P.R. 03.04.2006, n. 180

Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni (Testo in vigore dal: 01.06.2006). (G.U. 17.05.2006, n. 113)

Art. 7 - Intervento sostitutivo del prefetto

1. Qualora il prefetto venga a conoscenza di disfunzioni o anomalie nell'attività amministrativa di un ufficio periferico dello Stato, tali da poter arrecare un grave pregiudizio alla qualità dei servizi resi alla collettività, provvede ad acquisire ogni elemento conoscitivo utile al fine di esperire una preventiva attività di mediazione con i soggetti interessati.

2. Laddove in sede di mediazione non sia stata raggiunta una intesa con gli uffici coinvolti diretta ad eliminare le disfunzioni o anomalie indicate al comma 1, il prefetto convoca la Conferenza permanente per un esame della situazione e per l'individuazione delle misure necessarie ad evitare il grave pregiudizio alla qualità dei servizi resi alla collettività anche ai fini del rispetto della leale collaborazione con le autonomie territoriali.

3. Sia in sede di conferenza di cui al comma 2, che con interventi diretti, il prefetto invita, ove occorra, il responsabile dell'ufficio amministrativo periferico dello Stato interessato ad adottare i provvedimenti necessari, assegnando per l'adempimento un congruo termine.

4. In caso di inottemperanza, il prefetto, al fine di provvedere direttamente, richiede l'assenso del Ministro competente, informando contestualmente il Presidente del Consiglio dei Ministri. Una volta acquisito l'assenso, il prefetto, previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, adotta i provvedimenti necessari.

5. Laddove il Ministro competente non abbia manifestato il proprio assenso nei trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri può deferire, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la questione a

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