D.P.R. 03.04.2006, n. 180
1. Per l'espletamento dei compiti istituzionali conferiti al prefetto, e richiamati dagli articoli 1 e 2, si provvede con funzionari della carriera prefettizia, dirigenti e personale dei ruoli dell'amministrazione civile dell'interno.
2. Nelle Prefetture aventi sede nei capoluoghi di regione il prefetto si avvale, inoltre, del personale dirigenziale previsto dall'articolo 10, comma 3-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come modificato dal decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343.
3. Con successivo decreto ministeriale sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale di supporto tecnico-amministrativo, da conferire al personale dirigenziale di cui al comma 2.
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