CCNI 15.12.2006
Titolo I - Disposizioni comuni al personale della scuola
1. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 24 luglio 2003 all'articolo 10 ha fissato i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale del personale della scuola.
2. Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per l'anno scolastico 2007/08. Il presente contratto mantiene validità anche in presenza di provvedimenti attuativi della legge n.53/2003 per il prossimo anno scolastico.
3. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente Contratto che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali.
4. Le parti concordano di riaprire il confronto negoziale, nel caso in cui, dovessero intervenire eventuali nuove disposizioni, ivi comprese quelle in attuazione degli articoli 48 e 49 del C.C.N.L. del 24.7.2003.
5. Le connesse modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente contratto sono definite con apposita ordinanza ministeriale da emanarsi a norma dell'art. 462 del D.l.vo n. 297/94 entro 30 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto.
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