CCNI 15.12.2006
Titolo I - Disposizioni comuni al personale della scuola
1. Per l'a.s. 2007/08 si applicano al personale docente appartenente ai ruoli delle province autonome di Bolzano e di Trento e ai docenti che chiedono il trasferimento o il passaggio di cattedra o di ruolo in provincia di Trento, provenienti da altra provincia, le disposizioni della contrattazione collettiva provinciale in materia di mobilità prevista rispettivamente da: D.L.vo 24.07.1996, n.434; D.P.R. 15.07.1988, n. 405 e successive modifiche e integrazioni, e dai conseguenti contratti collettivi provinciali in vigore.
2. Ai fini della complessiva mobilità interprovinciale si applicano le disposizioni contenute nel presente Contratto, con la limitazione prevista al 2° comma, dell'art. 2, per il personale docente della Provincia di Trento.
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