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Decreto legge 28.12.2006, n. 300

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse. (G.U. 28.12.2006, n. 300)

Art. 3 quinquies - Riapertura dei termini per agevolazioni finanziarie a favore di soggetti ubicati in zone colpite da calamità naturali

1. I termini per accedere ai finanziamenti agevolati di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, previsti dall'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e alle agevolazioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, e successive modificazioni, anche a favore dei soggetti che hanno cessato l'attività anteriormente alla data del 19 ottobre 2004, sono ulteriormente prorogati fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie assegnate.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4-quinquies, comma 1, decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, si applicano altresì alle aree a rischio di esondazione soggette a vincolo derivante da delibere regionali.

3. Si intendono inclusi tra i soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, e successive modificazioni, anche i titolari delle imprese aventi insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo.

4. All'attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle residue risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995 n. 35, e successive modificazioni,

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