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Decreto legge 28.12.2006, n. 300

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse. (G.U. 28.12.2006, n. 300)

Art. 4 - Disposizioni in tema di enti ed organismi pubblici, nonché di attività produttive

1. All'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.".

1-bis. All'articolo 1, comma 580, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "a far tempo dal 31 marzo 2007" sono sostituite dalle seguenti: "a far tempo dal 15 giugno 2007" e le parole: "l'inquadramento" sono sostituite dalle seguenti: "l'inquadramento del personale".

1-ter. All'articolo 1, comma 585, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Il termine per l'esercizio del diritto di opzione previsto da tale disposizione è prorogato al 31 dicembre 2008".

2. Soppresso

3. Fermo restando il divieto, per le aziende produttrici, di immettere in commercio nuovi lotti dei prodotti di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, che non siano conformi a quanto previsto dai commi 1 e 3 del predetto articolo 1-quater, la vendita delle confezioni prodotte prima del 31 dicembre 2005 e a

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