IperTesto Unico IperTesto Unico

D.P.C.M. 05.12.2006

Modifica dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006, riguardante la costituzione dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, di cui all'articolo 1, commi 22-bis e 22-ter del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, denominata «Unita». (G.U. 29.01.2007, n. 23)

Art. 1 -

1. L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Composizione). - 1. L'Unità è presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri, che può delegare le relative funzioni al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. L'Unità è composta da esperti, in numero non superiore a venti, scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle pubbliche amministrazioni ed esperti di elevata professionalità, individuati con separato provvedimento. Gli esperti durano in carica un anno, salvo rinnovo.

3. Coordinatore dell'Unità è il Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi coadiuvato dal Capo Ufficio legislativo del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

4. L'Unità è coadiuvata da una conferenza permanente composta dal Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai Capi degli Uffici legislativi dei Ministri componenti il Comitato interministeriale per la semplificazione, dal Capo dell'Ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e dai consiglieri giuridici del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, in numero non superiore a quattro.

5. L'Unità è articolata in aree ope

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.