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Nota operativa INPDAP 22.12.2006, n. 72

Lavorazioni automatizzate in materia di trattamenti ordinari di quiescenza disposti sulla rata scadente nel mese di gennaio 2007. A) Attribuzione della perequazione automatica in via definitiva per l'anno 2005 e in via previsionale per l'anno 2006; B) Limiti di reddito ai fini della liquidazione della pensione agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici. C) Adeguamento degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria. D) Maggiorazioni sociali di cui all'art.1, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544. E) Conguaglio fiscale anno 2006: rilascio certificazione fiscale; F) Applicazione delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF; G) Contributo di solidarietà per il periodo 2004 - 2006 di cui all'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. H) Adempimenti fiscali ed assegno per il nucleo familiare. I) Art. 15, comma 5, legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Si informa che sulla rata scadente nel mese di gennaio 2007 il Centro Calcolo Pensioni INPDAP provvederà, con procedura automatizzata, alle seguenti variazioni sulle pensioni amministrate da questo Istituto:

 

A) Attribuzione della perequazione automatica in via definitiva per l'anno 2005 e in via previsionale per l'anno 2006.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 20 novembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 284 del 19 dicembre 2006 è stata determinata, all'art. 1, la percentuale definitiva di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2005 in misura pari al 1,7% dal 1° gennaio 2006. Con lo stesso decreto, all'art. 2, la detta percentuale di variazione è stata fissata in via previsionale per l'anno 2006 in misura pari al 2% dal 1° gennaio 2007, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Si fa presente che nei casi in cui l'indennità integrativa speciale sia corrisposta come emolumento a sé stante dalla voce pensione, ai fini della individuazione della fascia di importo cui applicare gli aumenti percentuali della perequazione automatica, il trattamento pensionistico deve essere considerato complessivamente, vale a dire comprensivo dell'indennità integrativa speciale.

A tale proposito, si ricorda che l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 ha introdotto un nuovo sistema di adeguamento globale dei trattamenti pensionistici, in base al quale le percentuali di variazione, fissate con apposito decreto interministeriale (attualmente con cadenza annuale ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503), vengono attribuite sull'ammontare complessivo del trattamento di quiescenza, costituito cioè dalla pensione base e dalla indennità integrativa speciale, effettivamente corrisposta o teoricamente considerata, nelle misure sp

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