D.M. Economia e Finanze 21.02.2006
Capo I - Principi generali
1. Le norme del presente decreto si applicano ai cassieri delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, con esclusione di quelle dotate di autonomia amministrativa e contabile, nonché degli organismi appartenenti alle forze armate, alle forze di polizia ed al corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i quali sono applicabili le disposizioni contenute nei rispettivi regolamenti e le procedure informatiche all'uopo previste.
2. Ai delegati alla riscossione, di cui all'art. 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente decreto.
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