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D.M. Economia e Finanze 21.02.2006

Organizzazione degli uffici cassa delle amministrazioni dello Stato sulla base di procedure amministrative informatizzate. (G.U. 12.05.2006, n. 109)

Capo I - Principi generali

Art. 4 - Attività dei cassieri

1. I cassieri, in attuazione delle disposizioni di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, provvedono:

a) al pagamento, su richiesta dei competenti uffici, delle spese aventi carattere di necessità e urgenza, nonché delle altre spese previste dall'art. 2 del regolamento approvato con decreto del Ministro del tesoro 9 dicembre 1996, n. 701 e, relativamente al cassiere del Ministero degli affari esteri, di quelle previste dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254;

b) al pagamento degli assegni fissi ed accessori di retribuzioni e di compensi vari a favore degli impiegati in forza di una specifica delega dai medesimi rilasciata ai sensi dell'art. 383 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

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