D.M. Economia e Finanze 21.02.2006
Capo I - Principi generali
1. I cassieri delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato annotano le riscossioni ed i pagamenti nei registri informatizzati tenuti secondo le regole tecniche contenute negli articoli 6 e 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.
2. I cassieri, anche ai fini dell'esercizio della vigilanza e del controllo di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, tengono un «registro di cassa generale» e tanti «registri di cassa sezionali» quante sono le gestioni ad essi affidate, nonché tutti i registri e documenti previsti dalla normativa vigente.
3. Il «registro di cassa generale» evidenzia, alla fine di ogni giornata, il totale generale delle riscossioni e dei pagamenti (conto generale di cassa) ed il totale delle riscossioni e dei pagamenti di ogni singola gestione (Allegato n. 1).
4. Il «registro di cassa sezionale» evidenzia, in maniera analitica e cronologica, le riscossioni e i pagamenti effettuati nel corso della giornata (Allegato n. 2), a meno che gli stessi elementi non siano già rappresentati in elenchi intercalari, liste, modelli, nonché in altri documenti in uso o trasmessi anche in via telematica dall'amministrazione di appartenenza, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.
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