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D.M. Economia e Finanze 21.02.2006

Organizzazione degli uffici cassa delle amministrazioni dello Stato sulla base di procedure amministrative informatizzate. (G.U. 12.05.2006, n. 109)

Capo I - Principi generali

Art. 6 - Pagamento delle fatture Agenti contabili di materie

1. Ai pagamenti delle fatture emesse per lavori e per forniture di beni e servizi si provvede con mandati informatici sottoscritti dai dirigenti degli uffici competenti.

2. Si applicano ai cassieri, in qualità di agenti contabili di materie, le disposizioni di cui agli articoli da 624 a 629 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

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