D.M. Economia e Finanze 21.02.2006
Capo II - Aperture di credito
1. In attesa di addivenire ad una compiuta dematerializzazione degli ordinativi secondari di pagamento, il cassiere è autorizzato a depositare su conto corrente bancario o postale appositamente istituito le somme prelevate in contanti dagli ordini di accreditamento emessi a suo favore.
2. L'apertura di credito disposta dall'amministrazione di appartenenza a favore del cassiere costituisce autorizzazione al deposito delle somme prelevate in contanti in un conto corrente bancario o postale, ai sensi dell'art. 346, quinto comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
3. Per il prelevamento in contanti dagli ordini di accreditamento concessi a suo favore, il cassiere emette il modello 31-bis C.G. con l'annotazione «da commutarsi in versamento sul conto corrente bancario/postale n. ..... aperto presso .... intestato al cassiere del Ministero ....».
4. Possono essere depositate nel conto corrente bancario o postale, con le modalità descritte nel presente articolo, anche le somme di cui all'art. 4, comma 1, lettera b).
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