D.M. Economia e Finanze 21.02.2006
Capo III - Contatti
1. I contatti tra i cassieri delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e gli uffici, anche di altra amministrazione, avvengono secondo le modalità e nell'ambito dei sistemi informatizzati di gestione finanziaria di cui all'art. 3, comma 1, ovvero utilizzando la posta elettronica.
2. Lo scambio di dati ed informazioni tra i cassieri e il personale dipendente avviene mediante messaggi di posta elettronica inviati alle caselle fornite dall'Amministrazione.
3. L'amministrazione è tenuta a registrare e a curare il costante e tempestivo aggiornamento degli indirizzi di posta elettronica dei propri dipendenti nella rubrica della pubblica amministrazione.
4. Qualora le informazioni ed i dati di cui al comma 2, vengano trasmessi sotto forma di documento informatico allegato a un messaggio di posta elettronica, il formato di tale documento:
a) supporta funzionalità per la sicurezza e la protezione del contenuto, fra cui l'eventuale inserimento di un codice grafico di autenticazione che assicuri, tramite una o più evidenze informatiche, l'associazione univoca tra lo stesso documento informatico e la sua rappresentazione a stampa;
b) è definito da specifiche pubbliche e permette la sua lettura mediante programmi applicativi gratuiti.
5. L'amministrazione mette a disposizione dei dipendenti strumenti adeguati ai fini dell'accesso alla rispettiva casella di posta elettronica, consentendo, ove necessario, di accedervi anche attraverso la rete Internet 1 .
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