O.M. MIUR 20.02.2006, n. 22
1. Il presidente assicura la sua presenza nella sede di esame, con il compito di organizzare e coordinare tutte le operazioni di esame e di vigilare sui lavori delle commissioni. Per garantire la funzionalità delle commissioni stesse, delega, per ciascuna commissione, un proprio sostituto scelto tra i commissari, al quale, tra l'altro, può affidare, il giorno della prima prova scritta, il plico contenente le tracce dei temi per la dettatura ai candidati e la successiva riproduzione dei testi. Il presidente deve, in ogni caso, essere presente in commissione durante le operazioni che richiedono decisioni che vanno assunte dall'intera commissione.
2. Il presidente sceglie un commissario, quale segretario di ciascuna commissione e, in particolare, con compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali. Il verbale della riunione plenaria congiunta delle commissioni verrà riportato nella verbalizzazione di tutte le commissioni.
3. Tutti i componenti la commissione alla quale sono assegnati candidati esterni devono dichiarare per iscritto se abbiano istruito privatamente candidati assegnati alla commissione stessa. Tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa: un componente della commissione d'esame che abbia istruito privatamente uno o più candidati assegnati alla propria commissione deve essere immediatamente sostituito dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente per incompatibilità.
4. Tutti i componenti la commissione alla quale sono assegnati candidati esterni devono dichiarare per iscritto l'assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado, ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare. Qualora il presidente accerti che tra i componenti sono presenti docenti legati
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