O.M. MIUR 20.02.2006, n. 22
1. Sono ammessi all'esame di Stato:
a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso e siano stati valutati con attribuzione di voto in ciascuna disciplina in sede di scrutinio finale;
b) gli alunni delle scuole statali e paritarie che siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 2;
c) gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che abbiano frequentato le ultime classi di un corso di studi avente le caratteristiche di cui all'art.2 comma 1 lettera c) del Regolamento e che siano stati valutati con attribuzione di voto in ciascuna disciplina nello scrutinio finale;
d) gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui all'art.2, comma 1, lettera c) del Regolamento, siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 2.
2. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di Stato, gli studenti iscritti alle penultime classi che nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia.
Resta ferma la particolare disciplina dei motivati esoneri dall'esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni pratiche dell'educazione fisica.
3. A decorrere dall'anno scolastico 2004/2005, hanno cessato di avere applicazione le disposizioni, di cui all'art.2, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n.425, in materia di abbreviazione di un anno per rinvio del servizio militare di leva, in conseguenza della sospensione dell'obbligo di leva, a decorrere dal 1° gennaio 2005, stabilita dall'articolo 1 della Legge 23 agosto 2004, n. 226.
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