O.M. MIUR 20.02.2006, n. 22
1. Ciascuna commissione d'esame si riunisce, per le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti, subito dopo la conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva.
2. A ciascun candidato è assegnato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato.
3. Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100.
4. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame può motivatamente integrare, secondo i criteri determinati ai sensi dell'art.13, comma 11, il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari ad almeno 70 punti.
5. La commissione provvede, per la parte di sua competenza, alla compilazione, per ciascun candidato, del modello di certificazione di cui al successivo comma 6. Le attività caratterizzanti la terza area dei corsi post-qualifica degli istituti professionali verranno opportunamente indicate nel certificato allegato al diploma tra gli «ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito».
6. Il modello di certificazione è quello di cui al D.M. 26 gennaio 2006, n. 8.
7. Al termine degli esami, ove sia possibile redigere in tempo utile i diplomi, la Commissione può provvedere a consegnare gli stessi direttamente ai candidati che hanno superato l'esame.
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