O.M. MIUR 20.02.2006, n. 22
1. Ai fini dello snellimento dell'azione amministrativa e di una più celere definizione degli adempimenti, i Direttori generali degli Uffici scolastici regionali potranno valutare l'opportunità di conferire specifiche deleghe ai dirigenti in servizio presso gli uffici regionali o le strutture periferiche del territorio di rispettiva competenza.
Si reputa necessario far presente che il T.A.R. del Lazio con varie ordinanze ha accolto l'istanza cautelare di sospensione - su ricorso di istituzioni scolastiche paritarie - in relazione alla costituzione delle commissioni per soli candidati esterni esclusivamente presso le scuole statali ed ha precisato che tale sospensiva ha efficacia erga omnes, in quanto la questione investe la costituzionalità della norma prevista dall'art.14, comma 5, del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n.226, rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale.
Ne deriva che le commissioni per soli candidati esterni, limitatamente all'anno scolastico 2005/2006, in attesa della decisione della Suprema Corte, potranno essere costituite anche presso istituti scolastici paritari.
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