O.M. MIUR 20.02.2006, n. 22
1. Sono sedi degli esami per i candidati interni gli istituti statali, gli istituti paritari e, limitatamente ai candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti da essi frequentati. Per gli alunni interni la sede d'esame è l'istituto da essi frequentato.
2. Per i candidati esterni, salvo quanto previsto dall'art. 362, comma 3, del T.U. approvato con D.L.vo 16.4.1994, n.297, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali e gli istituti paritari e i cinque licei linguistici riconosciuti con legge:
a) civica scuola superiore femminile «Alessandro Manzoni» di Milano;
b) civica scuola superiore femminile «Grazia Deledda» di Genova;
c) istituto di cultura e lingue «Marcelline» di Milano;
d) liceo linguistico femminile «S.Caterina da Siena» di Venezia Mestre;
e) liceo linguistico «Orsoline del Sacro Cuore» di Cortina d'Ampezzo.
3. Ai candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione in scuole o corsi privati è fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.
4. Per i candidati esterni gli istituti statali e gli istituti paritari sedi di esame sono quelli ubicati nel comune o nella provincia di residenza secondo quanto previsto dall'art.4, comma 6, della legge 10.12.1997, n.425 e dall'art.8, comma 3, del relativo regolamento. La sede di prima preferenza per il candidato esterno è il comune di residenza. Le relative istanze vanno rivolte dai candidati ad un istituto della tipologia prescelta all'interno del comune. Ove non è esistente in tale ambito territoriale, l'istituto sarà individuato dai candidati stessi a livello provinciale e, in caso di ulteriore inesis
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