IperTesto Unico IperTesto Unico

Regolamento INVALSI 17.02.2006

Regolamento di organizzazione e funzionamento.

Titolo II - Organizzazione Funzionale

Art. 10 - Gruppi di Lavoro

1. Per l'espletamento di compiti di studio relativi a particolari problemi possono essere costituiti, con la partecipazione di persone designate da Enti e Società e di esperti esterni nominati ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 286/04 in numero non superiore a 10, appositi gruppi di lavoro. In tale ipotesi dovranno essere espressamente previsti i compiti affidati, il termine di completamento dei lavori e gli emolumenti, stabiliti con provvedimento dirigenziale, entro i limiti previsti dalle normative finanziarie vigenti.

2. I gruppi di lavoro di cui al comma precedente sono costituiti d'iniziativa del Presidente, fatti salvi i provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo, che ne determina gli obiettivi, la durata, le modalità di funzionamento e individua il Coordinatore responsabile.

Il Coordinatore risponde dei risultati del lavoro collegiale in rapporto agli obiettivi ed ai termini fissati.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.