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Regolamento INVALSI 17.02.2006

Regolamento di organizzazione e funzionamento.

Titolo III - Personale ed organico

Art. 16 - Corsi concorsi

1. Il bando di concorso può stabilire, in relazione alla peculiarità di alcune specializzazioni, che le prove di esame siano sostenute previo superamento di apposito corso di formazione professionale; il corso è disciplinato dallo stesso bando di concorso, può essere svolto anche presso altre pubbliche amministrazioni o strutture qualificate dell'imprenditoria privata e può esservi collegata la corresponsione di una borsa di studio.

2. L'ammissione al corso di formazione professionale é subordinata al superamento di una prova selettiva effettuata con le modalità stabilite dal bando di concorso. Il bando di concorso può prevedere, altresì, come titolo preferenziale, una precedente esperienza lavorativa in Amministrazioni od Enti pubblici od organismi privati di primaria importanza.

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