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Regolamento INVALSI 17.02.2006

Regolamento di organizzazione e funzionamento.

Titolo III - Personale ed organico

Art. 17 - Formazione e utilizzazione della graduatoria

1. Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato. In materia di riserva di posti e di preferenza a parità di merito, si applicano le norme di legge vigenti nell'Amministrazione dello Stato. Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria del concorso.

2. Nel caso di rinuncia o di non perfezionamento del contratto individuale di lavoro per uno dei motivi previsti dal CCNL, ovvero di dimissioni durante il periodo di prova di candidati vincitori, il Direttore Generale procede ad altrettante assunzioni secondo l'ordine di graduatoria.

3. Nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria o nel termine maggiore previsto da disposizioni di legge, il Direttore Generale può procedere all'assunzione di candidati idonei, per la copertura di posti che si siano resi vacanti successivamente a detta approvazione, secondo l'ordine di graduatoria.

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