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Regolamento INVALSI 17.02.2006

Regolamento di organizzazione e funzionamento.

Titolo III - Personale ed organico

Art. 22 - Valutazione

1. Il Comitato Direttivo, assumendo la valutazione come strumento fondamentale per la migliore gestione delle attività istituzionali e per la valorizzazione del personale, delibera annualmente non oltre il mese di marzo, anche in connessione con i piani di formazione, su proposta del Presidente e sentito il Nucleo di valutazione, il piano delle attività di valutazione articolate in:

a) valutazione delle posizioni di responsabilità, secondo quanto previsto dal CCNL per l'area dirigenziale;

b) valutazione delle prestazioni lavorative di tutto il personale in servizio, secondo quanto previsto dai CCNL di riferimento;

c) valutazione del potenziale.

2. Con la delibera di cui al comma 1 sono altresì definiti i criteri generali e le procedure interne relative alle attività di valutazione, tenendo conto delle modalità previste al riguardo dalla normativa contrattuale di riferimento.

3. In attuazione di quanto previsto al comma 1, lettere b) e c), per ciascun dipendente in servizio presso l'Istituto, appartenente alla qualifica ovvero area predirigenziale, è compilato ogni anno, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal CCNL di riferimento, un rapporto di valutazione secondo le modalità indicate nella delibera del Comitato Direttivo.

La valutazione tiene conto della qualità del lavoro prestato, della specifica preparazione posseduta, dell'osservanza dei doveri d'ufficio, della possibilità di utilizzo in altre unità organizzative nonché dell'attitudine ad assumere maggiori responsabilità.

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