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Regolamento INVALSI 17.02.2006

Regolamento di organizzazione e funzionamento.

Titolo III - Personale ed organico

Art. 32 - Personale con contratto a tempo determinato

1. L'Istituto si avvale di personale assunto con contratto a tempo determinato, secondo le norme del diritto privato, ai seguenti fini:

a) acquisire particolari esperienze o competenze necessarie in relazione a specifici campi di attività dell'Istituto;

b) garantire lo svolgimento di funzioni analoghe a quelle del personale di ruolo, qualora, per lo svolgimento delle relative funzioni, non sia possibile ricorrere alle professionalità esistenti nel ruolo o disponibili all'esterno di questo.

2. Con i contratti di cui al comma 1, lettera a), possono essere assunti soggetti in possesso di diploma di laurea o di istruzione superiore, dotati di particolari esperienze o competenze professionali, convalidate da titoli e/o referenze, necessarie allo svolgimento di specifiche attività dell'Istituto. I contratti avranno una durata minima di un anno e massima di tre anni, e possono essere rinnovati una volta sola. L'Istituto, con delibera del Comitato Direttivo, su proposta del Presidente, nel quadro degli istituti generali del rapporto di lavoro subordinato, determina il trattamento normativo ed economico spettante ai titolari di tali contratti, nonché eventuali obblighi specifici, posti nell'interesse dell'Istituto stesso. Nel caso in cui l'assunzione venga operata su un posto di organico di livello dirigenziale, devono sussistere i requisiti previsti dall'art. 35 e 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni entro i limiti previsti dalle normative finanziarie vigenti.

3. Il trattamento normativo ed economico del personale assunto con i contratti di cui al comma 1, lettera b), è determinato dall'Istituto, con delib

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