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Regolamento INVALSI 17.02.2006

Regolamento di organizzazione e funzionamento.

Titolo III - Personale ed organico

Art. 33 - Personale comandato e fuori ruolo

1. Per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali, l'Istituto può avvalersi di personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di comando o fuori ruolo nei limiti e nel rispetto dell'art. 11 del D.Lgs. 286/2004.

2. La richiesta all'Amministrazione od Ente di appartenenza di collocazione del dipendente in posizione di comando o fuori ruolo viene effettuata dal Dirigente dell'unità organizzativa competente, previa apposita delibera del Comitato Direttivo, su proposta del Presidente.

3. Il trattamento giuridico del personale di cui al presente articolo resta disciplinato dall'ordinamento dell'Amministrazione od Ente di appartenenza. Gli istituti e l'entità della retribuzione accessoria del personale medesimo sono disciplinati dalle norme in vigore per il personale appartenente ai ruoli dell'INVALSI.

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