Regolamento INVALSI 17.02.2006
Regolamento di organizzazione e funzionamento.
Titolo IV - Norme transitorie e finali
1. Il personale in posizione di comando o utilizzato alla data di entrata in vigore del Decreto, ai sensi degli articoli 10 e 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313, presso l'Istituto nazionale per la valutazione di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, è confermato, a domanda, fino alla copertura dei posti a seguito dei concorsi per il reclutamento del personale di cui all'art. 14.
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