Decreto legislativo 09.01.2006, n. 5
Capo XI - Modifiche al titolo II, capo X, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L'articolo 146 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 146 (Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di società a responsabilità limitata). - Gli amministratori e i liquidatori della società sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall'articolo 49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito.
Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori:
a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;
b) l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'articolo 2476, comma settimo, del codice civile.».
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