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Decreto legislativo 09.01.2006, n. 5

Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della L. 14 maggio 2005, n. 80. (G.U. 16.01.2006, n. 12 - S.O. n. 13/L)

Capo XI - Modifiche al titolo II, capo X, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Art. 134 - Sostituzione dell'articolo 151 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. L'articolo 151 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 151 (Fallimento di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria). - Nei fallimenti di società a responsabilità limitata il giudice, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, dei codice civile.».

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