Decreto legislativo 09.01.2006, n. 5
Capo XI - Modifiche al titolo II, capo X, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All'articolo 152 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è sostituito dai seguenti:
«La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto:
a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;
b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori.
In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b), del secondo comma deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile.».
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