Decreto legislativo 09.01.2006, n. 5
Capo XI - Modifiche al titolo II, capo X, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All'articolo 153 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono soppresse le parole: «Tuttavia i creditori particolari possono opporsi a norma dell'articolo 129, secondo comma, alla chiusura del fallimento del socio loro debitore.»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Contro il decreto di chiusura del fallimento del socio è ammesso reclamo a norma dell'articolo 26.».
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