Decreto legislativo 09.01.2006, n. 5
Capo XII - Modifiche al titolo II, capo XI, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L'articolo 155 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 155 (Patrimoni destinati ad uno specifico affare). - Se è dichiarato il fallimento della società, l'amministrazione del patrimonio destinato previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile è attribuita al curatore che vi provvede con gestione separata.
Il curatore provvede a norma dell'articolo 107 alla cessione a terzi del patrimonio, al fine di conservarne la funzione produttiva. Se la cessione non è possibile, il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili.
Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore nell'attivo fallimentare, detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi dell'articolo 2447-ter, primo comma, lettera d), del codice civile.».
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