Decreto legislativo 09.01.2006, n. 5
Capo XII - Modifiche al titolo II, capo XI, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L'articolo 156 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 156 (Patrimonio destinato incapiente; violazione delle regole di separatezza). - Se a seguito del fallimento della società o nel corso della gestione il curatore rileva che il patrimonio destinato è incapiente provvede, previa autorizzazione del giudice delegato, alla sua liquidazione secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili.
I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare domanda di insinuazione al passivo del fallimento della società nei casi di responsabilità sussidiaria o illimitata previsti dall'articolo 2447-quinquies, terzo e quarto comma, del codice civile.
Se risultano violate le regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima, il curatore può agire in responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della società ai sensi dell'articolo 146.».
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