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Decreto legislativo 09.01.2006, n. 5

Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della L. 14 maggio 2005, n. 80. (G.U. 16.01.2006, n. 12 - S.O. n. 13/L)

Capo XIII - Modifiche al titolo III, capo I del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Art. 142 - Sostituzione dell'articolo 166 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. L'articolo 166 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 166 (Pubblicità del decreto). - Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere, mediante affissione all'albo del tribunale e comunicato in via telematica per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese. Il tribunale può, inoltre, disporne la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati.

Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell'articolo 88, secondo comma.».

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