Decreto legislativo 09.01.2006, n. 5
Capo XIII - Modifiche al titolo III, capo I del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L'articolo 166 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 166 (Pubblicità del decreto). - Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere, mediante affissione all'albo del tribunale e comunicato in via telematica per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese. Il tribunale può, inoltre, disporne la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati.
Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell'articolo 88, secondo comma.».
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