Decreto legislativo 09.01.2006, n. 5
Capo XIV - Modifiche al titolo III, capo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All'articolo 167 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «e la direzione del giudice delegato» sono soppresse;
b) dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:
«Con il decreto previsto dall'articolo 163 o con successivo decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione di cui al secondo comma.».
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