Decreto legislativo 09.01.2006, n. 5
Capo II - Modifiche al titolo II, capo I del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Iniziativa per la dichiarazione di fallimento). - Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero.
Nel ricorso di cui al primo comma l'istante può indicare il recapito telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge.».
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